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Controversia Federottica-Ottica Cenisio

Controversia Federottica-Ottica Cenisio

Riportiamo di seguito la comunicazione rilasciata da Ottica Cenisio riguardante la posizione presa nei confronti di Federottica per il caso riguardante la vendita di lenti a contatto presso il distributore automatico di Linate: “Nel mese di Novembre 2009, Federottica aveva depositato avanti il Tribunale di Milano un provvedimento d’urgenza nei confronti di Ottica Cenisio e di Vision Care, al fine di ottenere l’inibizione della vendita di lenti a contatto monouso attraverso il distributore automatico posizionato nella sala imbarchi dell’aeroporto Forlanini di Milano-Linate. A sostegno della propria azione giudiziaria Federottica sosteneva che “l’attività di vendita di lenti a contatto con questa modalità” sarebbe vietata dalla vigente normativa e sarebbe “per di più pericolosa per la salute dei consumatori”, e riteneva sussistere il requisito del“periculum in mora”, da ravvisarsi in un presunto“probabile danno alla salute dei consumatori-clienti”, che sarebbero“esposti al rischio di acquistare un dispo- sitivo sanitario – lenti a contatto – senza l’assistenza diretta dell’ottico o del farmacista”. Nel procedimento in questione, si costituiva Ottica Cenisio contestando la propria estraneità alla vicenda in questione nonché l’inesistenza di un diritto in favore di Federottica di agire in giudizio per tutelare la salute dei clienti/consumatori. L’Avvocato Antonio Cattaneo, legale di Ottica Cenisio, ha comunicato che, con Ordinanza depositata in data 09/02/2010, il Giudice del Tribunale di Milano dott. Gattari, ha così deciso la controversia: “la ricorrente Federottica non svolge attività imprenditoriale e pertanto non può in alcun modo invocare la disciplina in tema di concorrenza sleale (art. 2998 ss c.c.) nei confronti delle convenute, né tanto meno può ritenersi legittimata a far valere nei confronti delle convenute il diritto alla salute di potenziali consumatori/clienti; ritenuto pertanto che il ricorso andava respinto sulla base della stessa prospettazione della associazione ricorrente, a prescindere da ogni accertamento in merito al fatto che le lamentele condotte fossero o meno riconducibili alle convenute (come peraltro espressamente contestato dalle stesse);…. condanna la ricorrente Federottica a rifondere ad entrambe le società convenute le spese di lite liquidate per ciascuna parte in complessivi euro 2,600,00…. Oltre al rimborso di spese generali, IVA e CPA”. Federottica prontamente ha risposto: “Con riferimento alla comunicazione apparsa sul sito di Ottica Cenisio, si precisa quanto segue. Ottica Cenisio srl in liquidazione riporta la notizia della condanna di Federottica alle spese di lite sulla base del principio della cosiddetta "soccombenza virtuale", tralasciando di dire che l'azione giudiziaria di Federottica aveva raggiunto lo scopo di far rimuovere le lenti a contatto dal distributore automatico sito all'Aeroporto Forlanini di Milano Linate. Infatti il Giudice Designato scrive: "rilevato che all'udienza del 20/1/2010 tutte le parti del procedimento hanno concluso concordemente affinchè sia dichiarata al cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di cautela avanzata da Federottica, permanendo il contrasto fra le parti unicamente sulla disciplina delle spese di lite". Ottica Cenisio srl in liquidazione trascura volutamente di ricordare che è stata proprio il liquidatore di Ottica Cenisio, signor Giampietro De Simone a comunicare per iscritto a Federottica di aver eliminato di sua volontà dal citato distributore automatico le lenti a contatto monouso personalizzate Easylens. Per inciso si rammenta che è pacifico che la vendita con queste modalità è vietata ai sensi dell'art. 1 D.M 23/7/1998  e art. 1 D.M. 3/2/2003. Sebbene Ottica Cenisio srl in liquidazione si sia dichiarata estranea ai fatti di causa, dai documenti prodotti nel giudizio cautelare (fattura n.FV/09/6795 del 30/10/2009) risulta che le lenti a contatto monouso personalizzate Easylens sono state consegnate dal produttore/distributore Vision Care Italia srl direttamente presso il negozio di Ottica Cenisio srl in liquidazione in via Borgese n.1 a Milano: ne consegue che Ottica Cenisio srl in liquidazione non può dichiarasi estranea ai fatti di causa. L'ordinanza del dott. Patrizio Gattari, se viene letta correttamente e nella sua interezza, non è entrata nel merito della domanda cautelare essendo venuta meno la materia del contendere: pochi giorni dopo la notifica del ricorso le lenti monouso sono state tutte rimosse dal distributore automatico. Lo stralcio dell'ordinanza riportato da Ottica Cenisio srl in liquidazione non consente di comprendere quale sia stato il ragionamento fatto dal Giudice posto a fondamento della motivazione dell'ordinanza.Infatti, il Tribunale non si è espresso in linea di principio sulla legittimazione di Federottica ad agire in giudizio, ma ha ritenuto che nella fattispecie concreta ed in relazione alla tipologia dei danni lamentati, Federottica non avesse un concreto interesse ad agire. Infine si sottolinea che altri Tribunali, per casi analoghi, hanno emesso provvedimenti di contenuto diametralmente opposto a quello emesso dalla sezione 1° Civile del Tribunale di Milano.   Per dovere di informazione abbiamo riportato gli atti in versione integrale.    Riportiamo gli atti relativi alla discussione in merito alla vendita di lenti a contatto presso il distributore automatico di Linate
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