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Assottica: silenzio-assenso per la pubblicità delle lac

Nel campo della pubblicità delle lenti a contatto si profilano importanti innovazioni. Lo rende noto con un comunicato Assottica Gruppo Contattologia, l'Associazione aderente a Confindustria che riunisce le Aziende produttrici e distributrici di lenti a contatto e sistemi di manutenzione, che in collaborazione con le altre Associazioni di produttori di dispositivi medici ha contribuito a questo risultato.

Le due novità sono contenute nella nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 271/2002 'Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici, in attuazione delle direttive 2000/70/CE e 2001/104/CE'.

La prima novità è la modifica dell'art. 21 del D.Lgs. 46/'97 sul regime autorizzativo della pubblicità: in luogo del precedente obbligo di ottenere un provvedimento espresso da parte dell'apposita Commissione Ministeriale, oggi è stato introdotto il più favorevole regime del silenzio-assenso. Più precisamente, il provvedimento di silenzio-assenso si considera perfezionato ove siano decorsi 45 gg. dalla presentazione delle domanda senza che la Commissione sia intervenuta.

La seconda novità è rappresentata dalla depenalizzazione del regime sanzionatorio mediante la modifica all'art. 23 del D.Lgs. 46/'97.Nello specifico la violazione della disciplina in materia di pubblicità di tutti i dispositivi medici (prescrittibili e non) verrà punita, invece che con sanzione penale, tramite l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 201, comma V°, T.U.LL.SS. (R.D. 1265/1934), ovvero la sanzione amministrativa "da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71".

Secondo Assottica, il D.Lgs 271/2002 ha posto fine ad una disciplina assolutamente restrittiva, aggravata, nell'ultimo anno dal mancato rinnovo della Commissione Ministeriale incaricata di valutare le pubblicità e concedere le autorizzazioni che ha creato danni ingenti al settore dei dispositivi medici. La disciplina è entrata in vigore il 27 dicembre 2002.

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